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Autocertificazione
La
legge 15/68 e il DPR 403/98 permettono di presentare agli
Uffici Pubblici in sostituzione dei certificati una dichiarazione
sottoscritta dall'interessato, su un semplice foglio e senza
autentica di firma, per nascita, residenza, cittadinanza,
godimento dei diritti politici, stato civile, stato di famiglia,
esistenza in vita, iscrizione in albi o elenchi pubblici,
posizione militare, decesso di familiari, titolo di studio,
situazione reddituale, codice fiscale, qualifica professionale.
I
certificati con informazioni non modificabili nel tempo non
hanno più scadenza; tutti gli altri hanno validità di sei
mesi. È possibile presentare un certificato scaduto se i contenuti
sono ancora validi aggiungendo sullo stesso, a conferma, una
dichiarazione firmata e non autenticata.
Le
domande rivolte agli Uffici Pubblici possono essere inviate
anche tramite posta, fax o altri soggetti allegando una fotocopia
del documento d'identità del sottoscrittore. Le fotografie
possono essere legalmente autenticate, alla presenza dell'interessato,
dall'operatore dell'ufficio Pubblico che rilascia li documento
personale con foto.
Per
le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado, occorre
compilare gli appositi moduli costitutivi dei certificati,
degli estratti e degli attestati richiesti, disponibili presso
le segreterie. Per i concorsi pubblici non è più necessaria
l'autentica della firma.
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